Con l'informativa n. 1 del 5 gennaio 2018 il Consiglio nazionale ha comunicato che sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale stesso nell'ottobre del 2017 e trasmesso al Ministro per l'acquisizione del parere favorevole nel dicembre scorso. Con la successiva Informativa n. 14 del 5 febbraio 2018 sono state segnalate la correzione di alcuni refusi e l'introduzione di alcune modifiche rispetto al testo originale. Con l'ulteriore Informativa del Cndcec n. 75/2019 sono state introdotte alcune modifiche all'art. 8, comma 1. In data 31.12.2021 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16 giugno 2021 ed aggiornato nella seduta del 31 ottobre 2021 con i nuovi codici materie (rif. Informativa Cndcec n. 4/2022).
Il regolamento contiene importanti novità, a cominciare dall'esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti nell'elenco speciale e per i non esercenti la professione e da una specifica disciplina dell'accreditamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta Formazione. Vengono poi individuati ai sensi dell'art. 4, comma 6 del dm 24 settembre 2014, n. 202, criteri di equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e quella iniziale e biennale dei gestori della crisi. Il nuovo regolamento prevede poi l'istituzione dell'elenco delle piattaforme valide per l'erogazione delle attività formative a distanza e l'eliminazione del limite per l'acquisizione di crediti formativi professionali tramite la fruizione di attività in modalità e-learning. Semplificate inoltre le norme inerenti le procedure di accreditamento delle attività formative e riformulate e semplificate le norme aventi ad oggetto i rapporti con i "soggetti autorizzati".
Il nuovo testo, infine, riformula alcuni adempimenti in capo agli Ordini territoriali al fine di consentire il necessario coordinamento con la disciplina della formazione dei revisori legali e dell'equipollenza fissata dall'art. 5 del D.Lgs. 39/2010 e introduce disposizioni transitorie volte a consentire una disciplina uniforme dell'obbligo formativo nel triennio in corso.